Capo I
Art. 2
Abrogato2 / 13Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
In vigore dal 30 giu 2024 al 20 ago 2024
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 8:
1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all', terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell', comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all', comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all', comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) all', comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
c) all', comma 8, primo periodo:
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»;
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»;
3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».
Storico versioni
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