Art. 12 · Misure urgenti in materia di sport
Capo IV

Art. 12

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Misure urgenti in materia di sport

In vigore dal 30 giu 2024
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»; b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-29;89#art-12