Art. 3-bis

Art. 3-bis

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In vigore dal 14 lug 2024
(( (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli). )) ((1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all' della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63#art-3-bis