Art. 15 · Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale
Capo V

Art. 15

Abrogato15 / 16

Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

In vigore dal 16 mag 2024 al 13 lug 2024
1. All', comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.». 2. All', comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.».
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