Art. 9

Art. 9

10 / 50
In vigore dal 7 lug 2024
Disposizioni in materia di controlli 1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di ((programmi e progetti)) di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-9