Titolo II›Capo I
Art. 37
Abrogato37 / 38Disposizioni di natura finanziaria
In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. All', comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:
«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all', comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;
l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all', comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;
l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;».
Storico versioni
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