Art. 36

Art. 36

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In vigore dal 7 lug 2024
Disposizioni in materia di soggetti attuatori 1. All' del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, ((investimento 2.1.b,)) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-36