Art. 33-bis
42 / 50In vigore dal 7 lug 2024
(( (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti).))
((
1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonchè l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all', comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
))
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