Art. 28-bis

Art. 28-bis

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In vigore dal 7 lug 2024
(( (Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili).)) (( 1. All', comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". ))
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