Art. 24-bis

Art. 24-bis

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In vigore dal 7 lug 2024
(( (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali). )) (( 1. All' del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi"; b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024". 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))
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