Art. 44-quinquies

Art. 44-quinquies

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In vigore dal 1 mag 2024
(( (Norme in materia di servizi consultoriali).)) ((1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità))
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