Capo IX
Art. 34
Abrogato34 / 46Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
In vigore dal 2 mar 2024 al 30 apr 2024
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;
b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.
2. Le risorse di cui all', comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell' del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-34