Art. 32-bis
40 / 64In vigore dal 1 mar 2026
(Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)
1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all', comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell', comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell' del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000
((per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027))
, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell' del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023. Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonchè per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale in conformità alle procedure di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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