Art. 21

Art. 21

25 / 64
In vigore dal 9 ott 2024
Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni 1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 2. A valere sulle risorse di cui all', comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi ((o fornitori di servizi pubblici essenziali)) , ivi incluse società da questi controllate, che ((, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) siano, ((esclusivamente nell'ambito)) del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari ((, con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati)) di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell' del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ((digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione)) e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-21