Capo III
Art. 18
Abrogato18 / 46Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca
In vigore dal 2 mar 2024 al 30 apr 2024
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all' della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all', comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».
2. All' del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all', comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all', commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-18