Art. 10
10 / 29Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
In vigore dal 29 feb 2024
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215#art-10