Art. 20 · Disposizioni finanziarie
Capo III

Art. 20

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 dic 2023
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181#art-20