Capo II
Art. 17
Abrogato17 / 21Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023
In vigore dal 10 dic 2023 al 7 feb 2024
1. In deroga all', comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.
2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all', comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181#art-17