Capo II
Art. 16
16 / 21Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione
In vigore dal 10 dic 2023
1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181#art-16