Art. 7 ter
26 / 41Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili
In vigore dal 29 nov 2023
(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all', comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall' duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo , commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell', comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-7-ter