Art. 5 bis
20 / 41Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità
In vigore dal 29 nov 2023
1. All', comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-5-bis