Art. 10 · Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico

Art. 10

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Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico

In vigore dal 29 nov 2023
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all', comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023». 2. Fino al 31 dicembre 2023... è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024. 2-ter. All', comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024". 2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023". 2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-10