Art. 9 · Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
Capo III

Art. 9

Abrogato9 / 23

Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

In vigore dal 20 set 2023 al 19 nov 2025
1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. 2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
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