Art. 3 · Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione
Capo I

Art. 3

Abrogato3 / 23

Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione

In vigore dal 20 set 2023 al 16 nov 2023
1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124#art-3