Art. 13 · Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES
Capo III

Art. 13

Abrogato13 / 23

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

In vigore dal 20 set 2023 al 16 nov 2023
1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all', comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell', comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall', le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione: a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. 3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all' dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell', comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall' della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021. 4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
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