Capo II
Art. 4
Abrogato4 / 16Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti
In vigore dal 16 set 2023 al 14 nov 2023
1. All' della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123#art-4