Art. 3-ter
7 / 25In vigore dal 15 nov 2023
(( (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città). ))
((
1. All' della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";
b) i commi 777 e 778 sono abrogati.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all', comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197))
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