Capo II
Art. 3
Abrogato3 / 16Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città
In vigore dal 16 set 2023 al 14 nov 2023
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;
b) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;
2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità»;
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;
3) al comma 2, le parole: «non può avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata inferiore a un anno nè superiore a tre anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore può prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Qualora le persone indicate nell' siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;
b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo è soppresso.
Storico versioni
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