Art. 15-bis

Art. 15-bis

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In vigore dal 15 nov 2023
(( (Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). )) ((1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti"; b) all', il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all', comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR"; c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all', commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico"))
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