Art. 7
8 / 41In vigore dal 10 ott 2023
Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche
1. All', comma 1-ter, del
((decreto-legge 15 marzo))
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare,
((e))
alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' del
((decreto-legge 15 marzo))
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell', comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1
((del presente articolo))
.
((2-bis. L' del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato))
Storico versioni
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