Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 10 ott 2023
Disposizioni finanziarie 1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto,)) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-28