Art. 11 · Misure urgenti per le produzioni viticole
Capo II

Art. 11

Abrogato11 / 29

Misure urgenti per le produzioni viticole

In vigore dal 11 ago 2023 al 9 ott 2023
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all', comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all', comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009. 3. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all', comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell', comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104#art-11