Art. 7-bis
10 / 40In vigore dal 1 ago 2023
(( (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato). ))
((1. In deroga all' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all', comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61#art-7-bis