Art. 20-duodecies

Art. 20-duodecies

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In vigore dal 1 ago 2023
-duodecies (( (Disposizioni finanziarie). )) ((1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20- undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61#art-20-duodecies