Capo II
Art. 14
Abrogato14 / 25Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145
In vigore dal 31 mar 2023 al 29 mag 2023
1. Al comma 548-bis, dell', della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall', commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34#art-14