Art. 58

Art. 58

75 / 75
In vigore dal 22 apr 2023
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 2 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Crosetto, Ministro della difesa Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Santanchè, Ministro del turismo Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Sangiuliano, Ministro della cultura Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 aprile 2023, n. 41 ha disposto (con l', comma 1) che dopo "Dopo l' è inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali»".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-58