Art. 45-bis
59 / 75In vigore dal 22 apr 2023
(( (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS). ))
((
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonchè delle attività da svolgere ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE"))
Storico versioni
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