Capo VIII
Art. 41
42 / 58Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
In vigore dal 25 feb 2023
Semplificazione per lo sviluppo
dell'idrogeno verde e rinnovabile
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-41