Capo IV
Art. 29
Abrogato30 / 58Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all', comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell', comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato .
4. All', commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di cui agli del medesimo decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-29