Art. 28 · Disposizioni in materia di housing universitario
Capo III

Art. 28

Abrogato29 / 58

Disposizioni in materia di housing universitario

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all', comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-28