Art. 20 · Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Titolo II

Art. 20

Abrogato20 / 58

Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.». 2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all', comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti dall', comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di cui all' del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché a quelli previsti dall', comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell', comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall', comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall', comma 2, del decreto-legge 17 n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della segretaria tecnica di cui all', comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
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