Art. 22-ter

Art. 22-ter

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In vigore dal 28 feb 2023
(( (Proroga del termine di cui all' della legge 11 dicembre 2012, n. 224). )) (( 1. All', comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-22-ter