Art. 22
Abrogato22 / 24Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19
In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-22