Art. 22 · Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19

Art. 22

Abrogato22 / 24

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19

In vigore dal 30 dic 2022 al 27 feb 2023
1. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»; 3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».
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