Art. 20-bis

Art. 20-bis

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In vigore dal 28 feb 2023
(( (Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate). )) (( 1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all', comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307))
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