Art. 10-bis

Art. 10-bis

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In vigore dal 28 feb 2023
(( (Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori). )) ((1. All', comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198#art-10-bis