Art. 12-bis

Art. 12-bis

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In vigore dal 5 gen 2023
(( (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate). )) ((1. All', comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: "e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "nonchè, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-12-bis