Art. 17 · Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
Capo I

Art. 17

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Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

In vigore dal 24 set 2022
1. All', comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».
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