Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 18 nov 2022
Procedure di ((prevenzione degli incendi)) 1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di ((prevenzione degli incendi)) , nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all', comma 3, secondo periodo, ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144#art-16