Art. 57

Art. 57

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In vigore dal 20 ago 2022
Disposizioni transitorie 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La disposizione di cui all', comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all', comma 1. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)) .
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