Art. 33-bis

Art. 33-bis

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In vigore dal 16 lug 2022
(( (Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). )) (( 1. All', comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-33-bis